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Legislazione Italiana(Aggiornata al 28/2/06)
I testi di legge, citati in queste pagine e commentati dal CTI, sono estratti della versione ufficiale pubblicata in Gazzetta. Si ricorda che l'unico testo avente valore è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale. |
Caratteristiche(1)
|
Unita' di misura |
Valore |
Metodo di prova |
||
min |
max |
||||
1 |
Aspetto |
limpido |
esame visivo |
||
2 |
Metilesteri |
% m/m |
96,5 |
EN 14103 |
|
3 |
Monogliceridi |
% m/m |
0,80 |
EN 14105 |
|
Digliceridi |
% m/m |
0,20 |
EN 14105 |
||
Trigliceridi |
% m/m |
0,20 |
EN 14105 |
||
4 |
Metanolo(2) |
% m/m |
0,20 |
EN 14110 |
|
5 |
Estere metilico di acido
Linoleico(3) |
% m/m |
12,0 |
EN 14103 |
|
6 |
Valore di iodio |
g I2/100g |
120 |
EN 14111 |
|
(1)Le caratteristiche
e i metodi di prova sono ricavati dalle norme UNI 10946 e 10947
(o loro modifiche EN 14213-2002) che sostituiscono la norma UNI
10635, originaria della tabella allegata al precedente decreto 22
maggio 1998, n. 219. (2)(3)- Le caratteristiche non si applicano per il biodiesel destinato alla combustione. (4)- Nel caso di biodiesel destinato alla combustione il limite e' di 135 g I2/100g. - Per la determinazione del biodiesel in miscela con idrocarburi viene utilizzato il metodo pr EN 14078-2000 |
A valle della pubblicazione del DM n. 256/2003 l'Agenzia delle Dogane ha emanato alcune determinazioni che regolamentano la materia:
Determinazione n. 2412 del 17/12/2003. Disposizioni tecniche di attuazione del regolamento 256/2003, che stabilisce le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul "Biodiesel" e fissa il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al programma di ripartizione del contingente agecolato dalla data di pubblicazione sulla GUCE del regolamento, anche per estratto (GUCE C/299 del 10/12/2003 - scadenza 8/2/2004).
Oltre a definire il termine per la presentazione delle domande di assegnazione delle quote, chiarisce quali sono le principali novità introdotte dal DM n. 256/2003:
la tabella con le caratteristiche fiscali riportata nell'allegato al decreto stesso che è stata aggiornata con le caratteristiche riportate dalle due norme nazionali UNI 10946 (per autotrazione) e UNI 10947(per riscaldamento) - ora sostituite dalle UNI EN 14213 e UNI EN 14214 - e che quindi abroga la precedente tabella del DM 219/98;
la possibilità di utilizzare gasolio miscelato al 25% con biodiesel da utenti in rete;
Determinazione n. 468 del 13/02/2004. Biodiesel: assegnazione del contingente per l'annualità 2003-2004 e dei quantitativi non assegnati per le annualità 2001-2002 e 2002-2003 nell'ambito del programma triennale 2001-2004 di cui all'art. 21 della legge n.388/2000.
In applicazione all'art. 5 del DM n. 256/2003 assegna i quantitativi di prodotto per il programma triennale 2001-2004.
Determinazione n. 524 del 18/02/2004. Biodiesel. Parziale rettifica delle quote a saldo per l'annualità 2003-2004. Seguito a determinazione n.468 del 13/02/2004.
Rettifica parzialmente quanto stabilito della determinazione n. 468/2004.
Passando al 2005-2006 la legge 30/12/2004, n. 311 (art. 1 commi 521 e 522) istituisce un programma esennale, approvato dalla Commissione europea con nota C(2005)1923 del 21/6/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, nel quale il biodiesel puro o miscelato con oli minerali è esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate; tale contingente però, come è stato detto all'inizio di questa pagina, viene ridotto dalla finanziaria 2006 a 180.000 tonnellate più ulteriori 20.000 che devono essere prodotte nell'ambito di filiere nazionali o di accordi di programma.
Proprio su questa base l'agenzia delle dogane ha emanato alcune determinazioni che disciplinano ulteriormente la materia:
Determinazione n. 7512 del 16/11/2005. Biodiesel. Assegnazione del contingente agevolato per l’annualità 2006 nell’ambito del programma esennale 2005-2010 previsto dalla Legge n. 311 del 30.12.2004. Invito alla presentazione delle domande di assegnazione.
Determinazione n. 9041 del 2/1/2006. Biodiesel. Assegnazione del contingente agevolato per l’annualità 2006,nell’ambito del programma esennale 2005-2010 previsto dalla legge n. 311 del 30.12.2004. Assegnazione delle quote.
Un altra nota importante è stata la Decisione del Consiglio del 25/3/02 (2002/265/CE - GUCE 9/4/02 L92) che stabiliva le aliquote di accisa differenziate per alcuni carburanti contenenti biodiesel. Tale decisione modificava la precedente situazione fiscale relativa al biodiesel. Infatti non veniva più applicata l'esenzione di accisa ad un contingente di 300.000 t annue di biodiesel tal quale, ma veniva ridotta l'accisa alla produzione in proporzione al contenuto di biodiesel solamente per le miscele gasolio/biodiesel al 5% e al 25% per un totale di 300.000 t di biocombustibile. Questo introdusse il concetto che, in attesa di un eventuale ripristino della situazione precedente (contingente di 300.000 tonnellate di biodiesel agevolato anche se utilizzato puro) il biodiesel puro doveva essere venduto senza riduzione di accisa, quindi ad un prezzo assolutamente non concorrenziale rispetto al gasolio. In particolare la Decisione fissava una accisa di 362,6 €/1000 l per gasolio miscelato con biodiesel al 5 % e un'accisa di 286,3 €/1000 l per gasolio miscelato con biodiesel al 25 %. All'epoca della pubblicazione della decisione 25/3/02 l'accisa sul gasolio da autotrazione e da riscaldamento era di circa 403 €/1000 l, mentre l'accisa sul gasolio agricolo era di 90 €/1000 l. Quest'ultimo costava da 390 a 420 €/1000 l più IVA al 10%, mentre il gasolio per autotrazione costava 833 €/1000 l quello da riscaldamento costava leggermente meno, 800 €/1000 l. Il gasolio per serre aveva un'accisa pari al 10 % dell'accisa normale.
Attualmente la defiscalizzazione del biodiesel è applicata in altri paesi europei, come evidenziato nella seguente Tabella estratta dal documento sviluppato nell'ambito del progetto PROBIO Normativa Amica "Aspetti legislativi, tecnici ed ambientali del biodiesel e dell'ETBE".
A livello europeo si ricordano inoltre i seguenti documenti:
DIRETTIVA 2003/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Questa direttiva fissa degli obiettivi che riguardano l'introduzione progressiva di biocarburanti ottenuti a partire da prodotti agricoli, forestali e rifiuti organici entro il 2010. Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2004 per recepire la direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali. La commissaria europea incaricata all'energia e ai trasporti, Loyola de Palacio, ha sottolineato che questa "è una delle nuove misure promosse dalla Commissione per cercare di raggiungere gli obiettivi di Kyoto, allo stesso modo che le energie rinnovabili o l'efficienza energetica". I biocarburanti contribuiranno ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione in quanto possono essere prodotti dalle aziende agrarie ed industriali europee. Inoltre, il ricorso ai biocarburanti può contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra in quanto le emissioni di CO2 prodotte dall'uso dei biocarburanti nei trasporti sono compensate dalla CO2 assorbita, durante la loro crescita, dai vegetali utilizzati per la fabbricazione di questi biocarburanti. Ogni Stato membro dovrà fissare i suoi obiettivi relativi alla quota di biocarburanti immessi sul mercato. Questi obiettivi dovranno essere basati sui livelli di riferimento della direttiva, ossia 2% sul totale di biocarburanti (benzina e diesel) immessi entro dicembre 2005 e 5,75% entro dicembre 2010. Gli Stati membri dovranno inoltre annunciare, prima di luglio 2004, quali obiettivi si propongono di raggiungere entro dicembre 2005. La Commissione valuterà l'attuazione della direttiva prima della fine del 2006, quindi deciderà se sono necessarie nuove misure legislative.
DIRETTIVA 2003/96/CE DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
Questa direttiva modifica il quadro comunitario sulle accise sugli oli minerali, anche mediante l'abrogazione della Direttiva 92/81/CEE, onde consentire l'applicazione di aliquote ridotte sulle miscele contenenti biocombustibili (in misura proporzionale al contenuto
Altri documenti di interesse
Accordo Volontario Nazionale
Il 6/4/2001 è stato definito l'importante "Accordo Volontario Nazionale per l'utilizzo dei biocarburanti nel settore trasporti" la cui finalità è quella di "(...) creare i presupposti e determinare le condizioni favorevoli alla nascita di un mercato nazionale del biodiesel con lo scopo ultimo di contribuire a raggiungere gli obiettivi indicati nella suddetta delibera CIPE (n. 137 19/11/98) ed, in particolare, la riduzione delle emissioni di CO2 assegnata al settore dei trasporti e al settore delle fonti rinnovabili. (...)"
Tale accordo in realtà non è ancora (a marzo 2004) divenuto operativo in quanto manca l'importante firma del Ministro delle Finanze e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.
Delibera del Comitato Interministeriale n. 137 del 19/11/98 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"
Attribuisce ai diversi Ministeri la definizione di programmi da sottoporre all'approvazione del CIPE. Stabilisce inoltre che il Ministero dell'Ambiente adotti i provvedimenti relativi a:
regolamentazione degli usi dei biocombustibili e biocarburanti;
impiego obbligatorio del biodiesel, negli autoveicoli destinati al trasporto pubblico, a partire dai comuni con oltre 100.000 abitanti;
impiego obbligatorio del biodiesel, in miscela con il gasolio distribuito nella rete e destinato alla nautica da diporto;
impiego del bioetanolo, ai fini della produzione di ETBE da miscelare alle benzine.
Legge Nazionale n. 423 del 2/12/98 (Interventi strutturali urgenti nel settore agricolo) con la quale si stabilisce che il MiPA presenti al CIPE il programma nazionale "Biocombustibili" per il quale è autorizzata la spesa annua di 5 GL a decorrere dal 1999.
Programma Nazionale per la Valorizzazione delle Biomasse Agricole e Forestali - PNVBAF del MiPA (d'intesa con altri) che prevede:
coltivazioni destinate totalmente o parzialmente alla produzione di energia; recupero di residui e sottoprodotti agricoli, forestali, zootecnici ed agro - industriali; misure di compensazione, agevolazioni e incentivi per le derrate agricole destinate alla produzione di biocombustibili e biocarburanti.
Delibera Cipe 27/2000 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17/05/00) Approvazione del Programma Nazionale Biocombustibili "Probio".
Libro bianco sulle fonti rinnovabili
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