Legge
2 dicembre 1998, n. 423
"Interventi
strutturali e urgenti nel settore agricolo,agrumicolo e zootecnico"
Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 10/12/1998
Art.
1.
(Interventi
strutturali urgenti)
1.
Per fare fronte alla grave crisi di mercato del comparto agrumicolo,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, presenta al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione
le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura
italiana anche al fine di contenere i costi di produzione, di riorganizzare
la commercializzazione e di migliorare la qualità dei prodotti
agricoli, tenendo conto dell'esigenza di risanamento tecnico-colturale
e varietale. Per l'attuazione degli urgenti interventi strutturali previsti
dal documento predetto è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi
nel 1998.
2.
Per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria
delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di
latte, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n. 54, il Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, predispone,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un programma di interventi finanziari per la cui attuazione è
autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 1998. Il programma di cui
al presente comma deve considerare prioritariamente le esigenze di adeguamento
delle piccole aziende, delle aree marginali e dei giovani agricoltori
con età inferiore a quaranta anni.
3.
Per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore
agricolo e forestale, ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo
3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata
la spesa di lire 391 miliardi nel 1998. L'importo suddetto, su proposta
del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è destinato
dal CIPE per il finanziamento di programmi interregionali o azioni comuni
adottati dalle regioni e dalle province autonome, per la copertura delle
rate dei mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in
applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
scadenti nel 1998, e per le attività realizzate dal Ministero
per le politiche agricole, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143, nonchè per il finanziamento dei regimi
di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, emanato
in attuazione dell'articolo 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
Art.
2.
(Interventi
integrativi)
1.
Per gli interventi previsti dall'articolo 23 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, è concesso un contributo quindicennale di lire 40 miliardi
annue a decorrere dall'anno 1998, quale concorso dello Stato a fronte
degli oneri di ammortamento per capitale e interessi derivanti dalla
contrazione di operazioni finanziarie che la RIBS Spa è autorizzata
ad effettuare. Ciascuna annualità è trasferita alla RIBS
Spa entro il 31 gennaio di ogni anno; per l'anno 1998 si provvede entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
40 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per le politiche agricole.
Art.
3.
(Interventi
ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare)
1.
A decorrere dal 1o gennaio 1999, per le attività svolte
dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici
e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche
previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è stanziato l'importo
di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno
2000 e per gli anni successivi.
2.
Per far fronte alla grave crisi di mercato del settore pataticolo è
attribuita all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA) per l'anno 1998 la somma di lire 7,5 miliardi per la concessione
di aiuti nazionali all'ammasso privato delle patate.
3.
Per l'attuazione degli interventi urgenti previsti dall'accordo interprofessionale
del settore pataticolo, sono attribuite all'AIMA le somme di lire 1
miliardo per l'anno 1998 e di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999 per
erogare aiuti a sostegno del prezzo delle patate destinate alla trasformazione
industriale.
4.
Per avviare le azioni nazionali derivanti dall'applicazione delle determinazioni
adottate dalla Conferenza di Kyoto per la riduzione delle emissioni
gassose, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE per l'approvazione un programma
nazionale denominato "Biocombustibili". Per la realizzazione
del predetto programma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi
annue a decorrere dal 1999.
5.
Al fine di promuovere lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare
sono autorizzate le seguenti spese: lire 20 miliardi per ciascuno degli
anni 1999 e 2000 a ulteriore sostegno degli interventi previsti dall'articolo
1, comma 1, della presente legge; lire 8 miliardi per l'anno 1999 e
lire 18 miliardi per l'anno 2000 per gli interventi di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modificazioni,
riservati al finanziamento di progetti presentati da giovani agricoltori.
6.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede,
nel limite complessivo di lire 8,5 miliardi per il 1998, di lire 49,5
miliardi per l'anno 1999 e di lire 63 miliardi per l'anno 2000, mediante
utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per le politiche agricole.
7.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art.
4.
(Copertura
finanziaria)
1.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1
si fa fronte, nel limite complessivo di lire 130 miliardi per l'anno
1998, mediante corrispondente riduzione delle originarie autorizzazioni
di spesa disposte dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.
Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la
successiva riassegnazione alle competenti unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.
2.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 1, pari
a lire 391 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per le politiche agricole.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art.
5.
(Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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