DECRETO
22 maggio 1998, n. 219.
Regolamento recante norme sostitutive di quelle del decreto 31 dicembre
1993, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per
le politiche agricole, concernente modalità di applicazione del trattamento
agevolato per il "biodiesel" e criteri di ripartizione del contingente
agevolato.
Gazzetta
Ufficiale n. 158 del 09/07/1998
ABROGATO
dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 luglio 2003,
n. 256 "Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa
agevolata sul prodotto denominato biodiesel" (GU 12/9/2003, n.212).
IL
MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare l'articolo
21, comma 6, che esenta dall'accisa un contingente annuo di tonnellate 125.000
di biodiesel e che demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, la definizione
delle caratteristiche tecniche degli impianti di produzione del biodiesel,
dei vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi
coltivati in regime di setaside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93
della Commissione del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, e dei criteri di ripartizione
del contingente tra gli operatori;
Visti i decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 31 dicembre 1993 e 12 febbraio 1996, pubblicati,
rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 3 del 5 gennaio 1994 e n. 44
del 22 febbraio 1996, recanti modalità di applicazione del trattamento agevolato
per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(97)732 def. del 5 marzo
1997, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata incompatibile con le
regole di concorrenza l'esenzione dall'accisa del già citato contingente;
Vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 316 del 31 ottobre
1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli
minerali, ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), che prevede
la possibilità per gli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota
di accisa sugli oli minerali in caso di realizzazione di progetti pilota
per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti;
Considerato che le disposizioni del citato articolo 21, comma 6, del testo
unico sulle accise devono essere applicate senza tener conto dei vincoli
relativi all'origine degli oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati
in terre messe a riposo, onde evitare, secondo le affermazioni della Commissione
europea, di derogare o di recare pregiudizio al sistema delle organizzazioni
comuni di mercato, facendo salva la possibilità per gli Stati membri di
applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota dell'accisa nell'ambito di
progetti pilota;
Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche, prevista dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo
1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109
del 26 aprile 1983, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata,
a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
nota prot. n. 3-3273 del 21 maggio 1998;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
1. Al fine
di promuovere l'impiego sperimentale e favorire lo sviluppo tecnologico
del prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione
di oli vegetali e loro derivati e utilizzato come carburante, come combustibile,
come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e
dei combustibili, è autorizzata la realizzazione di un progetto pilota
di durata triennale.
2. Nell'ambito del progetto pilota, il biodiesel è esentato dall'accisa
entro il limite massimo previsto, con riferimento al periodo dal 1 luglio
di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, con l'osservanza delle
disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Al termine del triennio di sperimentazione del progetto pilota, i Ministri
concertanti procedono ad un esame congiunto dei risultati conseguiti,
ai fini di una eventuale proroga della validità del progetto stesso.
4. Il biodiesel deve essere prodotto in impianti che, se ubicati nel territorio
nazionale, presentino caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai
fini della concessione, rilasciata ai sensi del regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367,
e successive modificazioni. Per gli impianti ubicati nel territorio di
Paesi esteri le caratteristiche tecniche devono essere analoghe a quelle
richieste ai fini della concessione per gli impianti nazionali.
5. Le ditte ammesse a partecipare al progetto pilota possono avviare alla
esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo riguardo l'origine dei
semi oleosi di provenienza.
Art. 2.
Impianti di produzione
1. Gli impianti
di produzione del biodiesel siti nel territorio della Comunità europea
devono operare in regime di deposito fiscale.
2. Gli uffici finanziari dispongono, ai fini fiscali, il controllo della
rispondenza del biodiesel destinato alla immissione in consumo alle caratteristiche
indicate nella tabella allegata al presente regolamento. L'analisi è eseguita
presso i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. Per
la eventuale revisione di analisi, su richiesta del produttore, trova
applicazione la procedura di cui all'articolo 61 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973.
3. La miscelazione del biodiesel con l'olio da gas o con l'olio combustibile
è effettuata nei depositi fiscali ed è verbalizzata dall'ufficio finanziario
con l'indicazione dei volumi dei singoli componenti utilizzati per la
miscela. Nelle miscele con olio combustibile, il biodiesel sostituisce
l'olio da gas per l'ottenimento di altri oli combustibili, classificabili
in base alla viscosità ai sensi della nota (1) all'allegato I del predetto
testo unico.
4. Il biodiesel tal quale e le miscele gasoliobiodiesel con contenuto
in biodiesel superiore al 5 per cento sono avviati al consumo solo presso
utenti extra rete. Sulla documentazione fiscale e commerciale relativa
alle predette miscele è apposta l'indicazione "miscela gasoliobiodiesel
nel rapporto del .....". Le miscele gasoliobiodiesel con contenuto
in biodiesel in misura pari o inferiore al 5 per cento che rispettano
le caratteristiche del gasolio previste dalla normativa vigente possono
essere avviate al consumo sia presso utenti extrarete che in rete. Sulla
documentazione fiscale e commerciale relativa è apposta l'indicazione
"gasolio contenente biodiesel fino ad un massimo del 5 per cento";
queste miscele possono essere stoccate promiscuamente con gasolio.
Art. 3.
Procedura per la partecipazione al progetto pilota
1. Sono
ammesse a partecipare al progetto pilota, mediante l'assegnazione di quantitativi
esenti dall'accisa entro il limite massimo annuale previsto dall'articolo
21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ditte titolari
di impianti nazionali o esteri che producono ed immettono in consumo biodiesel.
Le ditte che intendono partecipare alla suddetta assegnazione devono presentare,
entro il 5 giugno di ogni anno, al Ministero delle finanze - Dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione
indiretta sulla produzione e sui consumi, apposita istanza con le seguenti
indicazioni:
a) generalità della ditta e del legale rappresentante, partita IVA, codice
fiscale e codice accisa, località dell'impianto;
b) quantità di biodiesel richiesta;
c) estremi del decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Per gli impianti ubicati negli altri
Paesi, estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità
ai fini dell'esercizio;
d) capacità produttiva annua degli impianti quale risulta dal decreto
di concessione o, per gli impianti in possesso della autorizzazione provvisoria
all'esercizio, dalla verifica effettuata dall'ufficio tecnico di finanza,
d'ora in avanti indicato con la sigla "UTF", competente per
territorio. Per gli impianti situati negli altri Paesi, la capacità produttiva
è quella risultante dai provvedimenti rilasciati ai fini dell'esercizio,
anche provvisorio, delle competenti autorità nazionali;
e) estremi della licenza di deposito fiscale e della denuncia di impiego
del metanolo vidimata dall'UTF;
f) dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del
biodiesel a quelle previste dalle vigenti norme dell'Ente nazionale italiano
di unificazione - UNI;
g) dichiarazione delle quantità di biodiesel immesse in consumo nell'annualità
precedente e in quella in corso fino al 31 maggio.
2. All'istanza sono allegati:
a) copia dei documenti indicati nelle lettere c) ed e) del comma 1;
b) copia del verbale di verifica dell'UTF, per la capacità produttiva
che non risulta dal decreto di concessione;
c) certificato di analisi rilasciato dalla stazione sperimentale combustibili
o dalla stazione sperimentale oli e grassi, relativo all'annualità in
corso, dal quale risulti la conformità delle caratteristiche merceologiche
di cui alla lettera f) del comma 1. Per gli impianti situati negli altri
Paesi, tale certificato viene rilasciato dall'autorità competente, preventivamente
comunicata all'Italia;
d) certificazione del competente ufficio finanziario per le immissioni
in consumo dichiarate. Tale certificazione può essere inviata anche successivamente
alla presentazione della domanda ma comunque non oltre il decimo giorno.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese
estere di produzione di biodiesel con obbligo di presentare documentazione
equivalente a quella prescritta per le ditte nazionali.
4. Entro il mese di luglio di ciascun anno le ditte assegnatarie presentano
al Ministero delle finanze, al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ed al Ministero per le politiche agricole, una relazione
a consuntivo, dalla quale risultino la provenienza e la natura degli oli
vegetali utilizzati, i quantitativi di biodiesel prodotti su base annua,
la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione, la destinazione d'uso
del biodiesel ed i mercati di riferimento; per il biodiesel utilizzato
per autotrazione, tal quale o in miscela con gasolio secondo le modalità
indicate nell'articolo 2, comma 4, sono fornite, a richiesta delle amministrazioni
competenti, tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della
regolarità di tale impiego.
5. Per l'anno 1998 il termine di cui al comma 1 scade il ventesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione, anche per estratto, delle presenti
norme nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.
Criteri di assegnazione
1. Nel caso
in cui i quantitativi complessivamente richiesti dai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, non superano il previsto limite annuo, si procede alla loro
assegnazione integrale. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono
il suddetto limite, l'assegnazione è effettuata con le seguenti modalità:
a) nella prima annualità di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto
richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all'articolo 3, comma
1, lettera g), espressi in tonnellate, nonché la capacità produttiva di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), pure espressa in tonnellate,
in percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per
0,6 e 0,4. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore
pari al grado di utilizzo, nella annualità precedente e in quella in corso
fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualità. Per gli
impianti di nuova installazione e per il primo anno di attività, i suddetti
coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e 0,1. Il valore ottenuto
costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa all'assegnazione
del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo sia determinata
un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente la
richiesta stessa verrà ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo
criterio.
b) nelle annualità successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente,
un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in consumo
nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, moltiplicata
per il coefficiente 11,5. Le eventuali quote residue sono assegnate utilizzando
i criteri di cui alla lettera a). Se sono presentate istanze di partecipazione
da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione per l'anno precedente,
i quantitativi richiesti, eventualmente corretti applicando i criteri
di cui alla lettera a), sono assegnati utilizzando, in via prioritaria,
le predette quote residue e, se necessario, riducendo le assegnazioni
in essere in misura proporzionale.
2. L'assegnazione delle quantità è effettuata entro il mese di giugno
di ogni anno; per la prima annualità essa è effettuata entro il trentesimo
giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma
5. Non sono prese in considerazione le istanze presentate o inoltrate
dopo il termine stabilito. Sono escluse dall'assegnazione le ditte che,
seppure invitate dall'amministrazione finanziaria, non hanno provveduto
a regolarizzare eventuali istanze risultate incomplete o prive della prescritta
documentazione. Le quantità assegnate non possono essere cedute e quelle
non utilizzate non possono essere riassegnate.
3. E' facoltà della ditta assegnataria utilizzare parte della quantità
assegnata mediante contratti di lavorazione stipulati presso gli impianti
di altre ditte assegnatarie, dandone comunicazione agli UTF di competenza.
4. Il biodiesel immesso in consumo in quantitativi superiori a quelli
assegnati è assoggettato ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 5,
del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.
Art. 5.
Disposizioni varie
1. Sono
abrogati i decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali 31 dicembre 1993 e 12 febbraio
1996.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22
maggio 1998
Il Ministro delle finanze Visco
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani
Il Ministro per le politiche agricole Pinto
Visto, il Guardasigilli, Flick
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 63
TABELLA CARATTERISTICHE FISCALI PER IL BIODIESEL
| | Unità | Valore | Metodo |
| Caratteristiche | di misura || di prova |
| | | min. | max. | |
||
|1|Aspetto | | limpido |esame visivo|
||
|2|Glicerina legata: | | | | |
| |Monogliceridi | %m/m | | 0,8 | UNI 22053 |
| |Digliceridi | %m/m | | 0,2 | |
| |Trigliceridi | %m/m | | 0,1 | |
||
|3|Metilestere | %m/m | 98,0 | | UNI 22053 |
||
|4|Punto di infiammabilità | (gradi) C |100 | | EN 22719 |
||
|5|Distillazione: | | | | |
| |Punto iniziale | (gradi) C |300 | | |
| |Distillato al 95% | (gradi) C | |360 |ASTM D86 mod.|
| | in volume | | | | |
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (d'ora in avanti denominato "testo unico sulle accise")
è il seguente:
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato
"biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali
e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo
ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili.
E' esentato dall'accisa un contingente annuo di tonnellate 125 mila "biodiesel".
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sono definiti i requisiti degli operatori, le
caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi
all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime
di setaside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione,
del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del
contingente tra gli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel"
destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'art. 61".
- Il regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione del 15 febbraio 1993
reca modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla
produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella
Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o
animale.
- I testi dell'alinea e della lettera d) dell'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione
delle strutture delle accise sugli oli minerali, sono i seguenti:
"2. Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri
possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota
di accisa agli oli minerali usati sotto controllo fiscale:
a)-c) (Omissis);
d) nel settore di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti
meno inquinanti, in particolare per quanto riguarda i combustibili ottenuti
da risorse rinnovabili".
- La direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, più volte successivamente
modificata e che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche, stabilisce, all'art. 8, che gli
Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione ogni progetto
di regola tecnica che intendano adottare.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo, essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo
stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione
di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti
e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge
8 febbraio 1934, n. 367, da ultimo modificato dalla legge 9 gennaio 1991,
n. 9 e dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, prevede che siano soggetti a
concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
gli impianti per la lavorazione di oli minerali.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 61 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, è il
seguente:
"Art. 61 (Analisi ed esame tecnico delle merci) - Qualora per esigenze
tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la dogana
non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci
che le vengono presentate, si procede, fatta salva la facoltà prevista
nel terzo comma dell'art. 59, all'invio dei campioni o, quando occorra,
delle merci stesse al laboratorio chimico delle dogane e delle imposte
indirette ovvero ad altro laboratorio di Stato od organo tecnico al quale
sia devoluta la specifica competenza in materia. I campioni o le merci
devono, in presenza dell'operatore, essere identificati con i sigilli
della dogana e dell'interessato; per la spedizione e la restituzione dei
campioni si applicano le disposizioni dell'art. 72.
In attesa del risultato di analisi o di esame tecnico dei campioni e sempreché
non vi ostino motivi di carattere economico e valutario od altre cause,
la dogana liquida provvisoriamente i diritti sulla base della dichiarazione
e consente il rilascio della merce, verso prestazione di cauzione per
i maggiori diritti ai quali le merci possono andare soggette con la osservanza
delle disposizioni di cui all'art. 83; se si tratta di operazione doganale
diversa dalla importazione definitiva o dall'esportazione definitiva,
sarà prestata cauzione per l'intero ammontare dei diritti ai quali le
merci possono andare soggette.
Prima di autorizzare il rilascio della merce, la dogana procede, con le
modalità indicate nel precedente comma, al prelevamento di altri campioni,
dei quali dovrà curare la conservazione in previsione della eventuale
instaurazione di procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti
giurisdizionali.
Il risultato di analisi o di esame tecnico deve essere notificato all'operatore.
Ove questi non richieda, entro trenta giorni dalla notifica, la ripresa
del contraddittorio, il risultato predetto si intende accettato e su tale
base la dogana procede alla riliquidazione dei diritti ed agli altri adempimenti
di cui al quarto comma dell'art. 59; se i diritti liquidati provvisoriamente
in base alla dichiarazione risultano maggiori di quelli dovuti, la dogana
promuove d'ufficio la procedura per il relativo rimborso".
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico sulle accise vedasi
nelle note alle premesse.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 21, comma 5, del testo unico sulle accise è il seguente:
"5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante
qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita
o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono
essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi
soggetti ad accisa. E' tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista
per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo
o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo
in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione
del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo
solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione
e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati
ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
per gli oli combustibili densi".
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