Delibera 25/3/02

   

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Decisione 2002/265/CE

Decisione del Consiglio del 25 marzo 2002 che autorizza l'Italia ad applicare aliquote di accisa differenziate ad alcuni carburanti contenenti biodiesel a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 09/04/2002

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:

(1) Nel periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 2001 l'Italia ha collaudato l'impiego del biodiesel nell'ambito di un progetto pilota. Essa ha beneficiato di un'esenzione di accisa per un quantitativo massimo di biodiesel di 125000 t/anno. Con lettera 23 aprile 2001 le autorità italiane hanno informato la Commissione di aver introdotto una domanda di deroga relativa all'applicazione di un'esenzione dell'accisa sul biodiesel ed altri biocarburanti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE per un periodo di tre anni, dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2004. Per ottenere tutte le informazioni pertinenti o necessarie all'esame della domanda la Commissione ha posto, con lettere 16 maggio e 8 agosto 2001, talune questioni complementari, cui le autorità italiane hanno risposto rispettivamente il 17 luglio e il 28 settembre 2001. Il 15 ottobre 2001 si è tenuta una riunione fra rappresentanti della Commissione e autorità italiane. Un fascicolo trasmesso, da ultimo, dalle autorità italiane il 22 ottobre 2001 ha consentito alla Commissione di portare a termine l'esame della domanda di deroga. In attesa dell'autorizzazione di deroga chiesta dal Consiglio, l'Italia ha sospeso l'applicazione del dispositivo di riduzione dell'accisa.

(2) L'Italia ha chiesto di essere autorizzata ad applicare aliquote di accisa differenziate sul biodiesel utilizzato, da un lato, come additivo del gasolio in una percentuale inferiore al 5 % e, dall'altro, come carburante miscelato al gasolio in una proporzione del 25 %, destinato soprattutto ad alimentare i veicoli adibiti al trasporto urbano. In quest'ultimo caso, tenuto conto che la miscela è presente in percentuale elevata, occorre controllare che il motore sia adeguato al carburante, onde evitare emissioni inquinanti troppo elevate.

(3) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda.

(4) L'impiego delle energie rinnovabili, in particolare dei biocarburanti, è stata sostenuta dalla Comunità fin dal 1985. La direttiva 85/536/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione,(2) sottolinea l'interesse rappresentato dai biocarburanti per ridurre la dipendenza degli Stati membri dalle importazioni di petrolio ed autorizza ad incorporare l'etanolo nelle benzine, fino al 5 % in volume, e l'ETBE fino al 15 % in volume. Le decisioni 93/500/CEE del Consiglio(3) e 98/352/CE del Consiglio(4) e la decisione n. 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5) hanno inoltre adottato il programma Altener riguardante la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità per portare la quota di mercato dei biocarburanti al 5 % del consumo totale dei veicoli a motore nel 2005. Il Libro bianco del 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili raccomanda inoltre di fissare un obiettivo di produzione di 18 milioni di tonnellate di biocarburanti liquidi per il 2010, con l'obiettivo globale di raddoppiare la percentuale di energie rinnovabili nel consumo di energia per il 2010. Il Libro verde della Commissione "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico" ribadisce il ruolo fondamentale che i dispositivi fiscali possono svolgere nel conseguimento di tali obiettivi, riducendo il differenziale del prezzo di costo fra biocarburanti e prodotti concorrenti. Infine il 7 novembre 2001 la Commissione ha adottato un piano d'azione e due proposte di direttiva intese a sostenere l'impiego dei carburanti di sostituzione nel settore dei trasporti, partendo da misure regolamentari e fiscali intese a promuovere i biocarburanti.

(5) Le deroghe richieste dalle autorità italiane si inseriscono pertanto nel quadro dell'approccio comunitario di sviluppo delle filiere dei biocarburanti con obiettivi di tutela ambientale e di sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

(6) Le riduzioni dell'accisa previste dall'Italia sono proporzionali alla percentuale di biocarburante contenuto nel prodotto finale. L'aliquota di accisa effettiva resta inoltre superiore all'aliquota minima comunitaria applicabile, ai sensi della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali(6):

  5% biodiesel mix 25% biodiesel mix
Accisa minima fissata dalla comunità europea 245 euro/1000 litri 245 euro/1000 litri
Accisa applicata al prodotto finale da luglio 2001 a giugno 2002 362.6 euro/1000 litri 286.3 euro/1000 litri

(7) Il programma italiano copre un periodo limitato a tre anni. Un contingente annuo di 300000 t di biodiesel sarà ammesso a beneficiare dell'accisa differenziata.

(8) La Commissione esamina periodicamente le riduzioni e le esenzioni per verificare che esse non comportino distorsioni della concorrenza, non ostacolino il funzionamento del mercato interno e restino compatibili con le politiche comunitarie in materia di tutela ambientale, dell'energia e dei trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
1. L'Italia è autorizzata ad applicare fino al 30 giugno 2004 un'aliquota di accisa differenziata alle miscele impiegate come carburanti, comprendenti 5 % o 25 % di biodiesel.
2. L'accisa ridotta non può essere superiore all'importo dell'accisa imponibile sul volume dei biocarburanti presenti nei prodotti che possono beneficiare di tale riduzione.
3. L'aliquota di accisa applicabile alle miscele di cui al paragrafo 1 deve rispettare gli obblighi di cui alla direttiva 92/82/CEE, in particolare l'aliquota minima di cui all'articolo 5 della menzionata direttiva.

Articolo 2
Le riduzioni di accisa sono modulate ogni anno in funzione dell'evoluzione dei corsi delle materie prime, per evitare che dette riduzioni portino ad una sovracompensazione dei costi aggiuntivi legati alla produzione di biocarburanti.

Articolo 3
La presente decisione scade il 30 giugno 2004.

Articolo 4
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 2002.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. M. Birulés y Bertrán

(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).
(2) GU L 334 del 12.12.1985, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/441/CEE (GU L 238 del 21.8.1987, pag. 40).
(3) GU L 235 del 18.9.1993, pag. 41.
(4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 53.
(5) GU L 79 del 25.10.2000, pag. 1.
(6) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).



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