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Riscaldamenti: il MiTE firma il nuovo Decreto

28/10/2022

Il DM 383 del 6 ottobre 2022, emanato dal MiTE, definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Il decreto prevede la riduzione di accensione degli impianti di un’ora al giorno e un periodo di funzionamento degli impianti per la prossima stagione invernale accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio. Inoltre, i valori di temperatura degli ambienti che per convenzione sono fissati a 20 °C dovranno essere abbassati a 19 °C.  
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

 


Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:


1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

 

Le disposizioni non si applicano a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, alle scuole materne e asili nido, alle piscine, saune e assimilabili e infine agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.



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