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Scelti per voi: certificati bianchi

CERTIFICATI BIANCHI, L'AUTHORITY INTERVIENE SU TRE SCHEDE TECNICHE
Il sito Casaeclima riporta le integrazioni apportate dall’Autorità per l’energia alla delibera EEN 9/10.
Ve le proponiamo:
«L'Autorità per l'Energia ha pubblicato sul suo sito internet la delibera EEN 14/10 del 6 ottobre 2010, recante “Rettifica di errori materiali ed integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 12 aprile 2010 - EEN 9/10”.
Quest'ultima delibera ha approvato tre nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici relativi all’installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione invernale e/o estiva di edifici ad uso civile, all’applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e all’applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria. In particolare le schede 26, 21-bis, 22-bis sono finalizzate alla quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi ad interventi di cui all’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, utili al conseguimento dei certificati bianchi (o titoli di efficienza energetica), ossia crediti ottenuti in seguito ad interventi per una gestione più efficiente dell'energia che possono in seguito essere rivenduti.
Rettifiche e integrazioni.
La nuova delibera EEN 14/10, oltre a correggere alcuni errori materiali contenuti nell'Allegato A della deliberazione EEN 9/10, concede la deroga temporanea al disposto dell’articolo 12, comma 3, delle Linee guida, limitatamente agli interventi ricadenti nel campo di applicazione della scheda tecnica n. 26 che abbiano iniziato a generare risparmi solo a partire dal 15 ottobre 2007. L'Autorità per l'energia ritiene infatti opportuno evitare penalizzazioni per gli operatori che hanno realizzato interventi che ricadono nell’ambito di applicazione della scheda tecnica n. 26 prima della sua pubblicazione, prevedendone pertanto la rendicontazione dei risparmi energetici conseguiti sulla base della metodologia di valutazione a consuntivo, consentendo una deroga temporanea al disposto dell’articolo 12, comma 3, delle Linee guida. Pertanto, l'Aeeg ha deciso di apportare una integrazione alla deliberazione EEN 9/10, inserendo dopo il punto 7 il seguente punto: “di consentire agli operatori, in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, commi 3 e 5, delle Linee guida, di presentare entro la data ultima del 31 gennaio 2011 richieste di verifica e certificazione relative ad interventi valutabili con la scheda tecnica n. 26 e che abbiano iniziato a generare risparmi solo a partire dal 15 ottobre 2007.”»



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