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Delibera 1362 in Emilia Romagna

MODIFICA ALLA DISCIPLINA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI


Il 30 settembre è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna la Delibera n. 1362, recante “Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08”, sugli  indirizzi regionali in merito ai requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, che impone nuove disposizioni di cui di seguito si elencano alcuni esempi:


1. Requisiti minimi di prestazione energetica:


- La verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione non è più richiesta nel caso di interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08.
- La verifica del rendimento medio stagionale è ancora richiesta negli altri casi, quali la nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti e la sostituzione di generatori di calore.
- Per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. c) della DAL 156/08, viene introdotta la possibilità di effettuare la verifica dell’indice di prestazione energetica.
- Obbligo di rispettare, negli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08, livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo.
- Livelli di prestazione energetica più severi (del 10%) per gli edifici pubblici.
- La possibilità di derogare all’obbligo di installazione di impianti centralizzati in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato, che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell’edificio, mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto.
- La nuova definizione di energia da fonti rinnovabili (da direttiva 28/2009/CE, con conseguente  possibilità di valorizzare il contributo delle pompe di calore) e l’aggiornamento dei requisiti in materia di obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da FER.
- Per gli impianti alimentati a biomasse (pellets, cippato, etc.) l’introduzione di requisiti minimi di efficienza del generatore e obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell’involucro edilizio.


2. Procedure di certificazione energetica:


- La specificazione dei casi in cui la certificazione energetica dell’immobile non è obbligatoria, con riferimento alle tipologie edilizie dell’immobile stesso.
- L’introduzione di una specifica classificazione dell’immobile in relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva.
- La specificazione delle modalità di certificazione delle singole unità immobiliari.
- La definizione delle modalità di svolgimento della procedura di certificazione energetica, con l’obbligo, nel caso delle nuove costruzioni, di nomina del certificatore prima dell’inizio lavori, e dell’esecuzione di verifiche e controlli in corso d’opera.
- L’obbligo di apposizione della “targa energetica” per gli edifici di nuova costruzione.
- La procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, prevista al punto 9 delle linee-guida nazionali, non viene introdotta nella norma regionale.



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