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Sceti per voi: Pacchetto 20 20 20

L’EUROPA E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Il quotidiano Ipsoa ha pubblicato una lunga opinione di Francesco Aretto sulla Direttiva del Parlamento europeo circa prestazione energetica nell'edilizia che illustra i punti focali della decisione comunitaria. Ve la proponiamo.
“Direttiva 2010/31/CE: entro il 2020 da migliorare l'efficienza energetica del 20%.
Efficienza energetica, verso gli edifici ad energia quasi zero.
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), emanata il 19 maggio 2010 e pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2010, n. L 153 prevede l'abrogazione della storica Direttiva 2002/91/CE (cd. Direttiva EPBD) con effetto dal 1° febbraio 2012.
La nuova Direttiva giunge come necessitata dalle richieste formulate nella risoluzione del 31 gennaio 2008 del Parlamento europeo, il quale ha invitato a rafforzare le disposizioni della Direttiva EPBD e in varie occasioni, da ultimo nella risoluzione del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico della politica energetica, ha chiesto di rendere vincolante l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020.
Per comprendere il motivo della modifica occorre inoltre considerare la Decisione n. 2009/406/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, la quale fissa obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di CO2 per i quali l'efficienza energetica nel settore edilizio rivestirà importanza cruciale, nonché e la Direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la quale prevede la promozione dell’efficienza energetica nel quadro dell’obiettivo vincolante di fare in modo che l’energia da fonti rinnovabili copra il 20% del consumo energetico totale dell’Unione entro il 2020.
Il Considerato n. 18 della Direttiva n. 2010/31/UE in particolare, elenca le iniziative comunitarie volte ad un aiuto pratico all'efficienza energetica negli edifici pubblici e privati, fornendo indicazioni importanti per l'operatore che si trovi a dover affrontare una nuova costruzione o una ristrutturazione. Infatti, nel panorama europeo si enumerano, in corso di istituzione o di adeguamento, strumenti finanziari dell'Unione e altri provvedimenti con l'obiettivo di incentivare misure legate all'efficienza energetica. Tali strumenti finanziari a livello dell'Unione comprendono, tra l'altro, il Regolamento 2006/1080/CE, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, modificato per consentire maggiori investimenti a favore dell'efficienza energetica nell'edilizia abitativa; il partenariato pubblico-privato su un'iniziativa europea per “edifici efficienti sul piano energetico”, volta a promuovere le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o ristrutturati; l'iniziativa CE-Banca europea per gli investimenti (BEI) per il finanziamento dell'energia sostenibile nell'Unione europea, volta a consentire, tra l'altro, investimenti per l'efficienza energetica, e il “fondo Marguerite” guidato dalla BEI: fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture; la Direttiva 2009/47/CE , recante modifica della Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto; lo strumento dei fondi strutturali e di coesione Jeremie (risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese), lo strumento di finanziamento per l'efficienza energetica; il programma quadro per la competitività e l'innovazione, comprendente il programma “Energia intelligente per l'Europa II” incentrato specificamente sull'eliminazione di barriere di mercato connesse all'efficienza energetica e all'energia da fonti rinnovabili mediante ricorso, per esempio, allo strumento di assistenza tecnica ELENA (assistenza energetica europea a livello locale); il Patto dei sindaci; il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità.
La Direttiva prescrive che gli Stati membri abbiano l'obbligo di recepire quanto da essa disposto limitatamente alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della Direttiva 2002/91/CE. Ecco quindi la sintetica descrizione delle principali novità introdotte dalla Direttiva n. 2010/31/UE.

Edifici a energia quasi zero
Di grande portata innovativa è l'introduzione, con l'articolo 9, della categoria degli edifici a energia quasi zero. Sono definiti così quegli edifici ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'Allegato I alla Direttiva, il fabbisogno energetico dei quali, molto basso o quasi nullo, dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, specie de prodotta in loco e nelle vicinanze.  L'articolo in commento prevede che gli Stati membri emanino normativa atta a far sì che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero (termine anticipato al 31 dicembre 2018 per quegli edifici di nuova costruzione che siano occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi). Dovrà inoltre essere effettuata una pianificazione volta ad incentivare la costruzione di edifici a energia quasi zero e la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni riguardo le tempistiche di cui sopra, in casi specifici e giustificati in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico dell'edificio interessato è negativa. Fa specie la mitigazione dell'originaria locuzione “edifici ad energia zero”, presente nelle bozze di direttiva, in “edifici ad energia quasi zero”. Probabilmente, alla luce anche della appena vista possibilità di ampie deroghe concessa agli Stati membri, l'Parlamento e Consiglio hanno deciso di mirare ad obiettivi realistici piuttosto che porre un traguardo poco concreto.

Anagrafe degli incentivi
L'articolo 10 pare cogliere la riflessione da più parti condotta in merito all'opportunità di armonizzare a livello comunitario i meccanismi di incentivazione all'efficienza energetica in edilizia, costituendo una specie di anagrafe degli incentivi posti in essere a livello di Stati membri ed un controllo sugli stessi da parte della Commissione.

Attestato di prestazione energetica
Con riguardo all'attestato di prestazione energetica (ora così rinominato rispetto all'“attestato di certificazione energetica” di cui alla Direttiva n. 2002/91/CE), l'art. 11 prescrive una sua sempre maggiore completezza. Esso dovrà infatti indicare anche raccomandazioni in merito alle misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro o dei sistemi tecnici per l'edilizia e quelle attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti, oltre a informazioni supplementari, quali il consumo energetico annuale per gli edifici non residenziali e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale. Sempre l'articolo 11 prescrive, in parallelo alla disposizione già presente per i condomini dalla Direttiva n. 2002/91/CE, che per fini di economicità del sistema la certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della prestazione energetica effettiva, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

L'articolo 12 risulta molto importante perché prescrive che gli Stati membri provvedano affinché un attestato di prestazione energetica sia rilasciato:
i) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario; e
ii) per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico (dal 9 luglio 2015 tale soglia è abbassata a 250 m2).
Naturalmente, sono fatti salvi attestati rilasciati conformemente alla Direttiva 2002/91/CE o alla presente direttiva per l'edificio o l'unità immobiliare interessati: in tal caso l'obbligo di rilasciare un attestato di prestazione energetica viene meno. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli Stati membri possono disporre, in deroga a quanto detto sopra, che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal caso, l'attestato di prestazione energetica è rilasciato entro la fine della costruzione dell'edificio.
Sempre al fine di incentivare la valorizzazione degli edifici con una buona prestazione energetica, è stato previsto inoltre che, in caso di offerta in vendita o in locazione di: edifici o unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, secondo il caso, venga riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.

Edifici pubblici
Analogamente a quanto veniva previsto dall'art. 7, comma 4, della Direttiva EPBD, gli edifici pubblici per i quali è prevista l'abituale frequentazione di pubblico sono trattati come esempio virtuoso e devono affiggere un attestato di prestazione energetica in luogo ben visibile. In modifica di quanto stabilito dalla direttiva EPBD, il limite inferiore di azione della disposizione sarà modificato e ridotto da una metratura utile totale di oltre 1000 m2 a quella di 500 m2 (dal 9 luglio 2015, ulteriormente ridotti a 250 m2). Inoltre, l'obbligo di affissione è esteso anche agli edifici privati che abbiano una metratura abitualmente frequentata dal pubblico superiore ai 500 m2

Sistemi di controllo impianti di riscaldamento e sistemi di condizionamento
Gli articoli da 14 a 18 ribadiscono, con le modifiche dovute alle esperienze nazionali e comunitarie, le disposizioni della Direttiva EPBD in merito ai sistemi di controllo degli impianti di riscaldamento e dei sistemi di condizionamento dell'aria. In conclusione, sarà molto interessante rilevare le modalità di implementazione delle importanti modifiche al sistema EPBD apportate dalla Direttiva n. 2010/31/CE, a far data dal febbraio 2012.
Pare inoltre auspicabile che, proprio in considerazione delle difficoltà applicative della nuova linea europea in materia di efficienza energetica, si possa assistere ad una evoluzione della attuale disciplina anche prima del termine cogente per il recepimento della Direttiva.”

 



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