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F.A.Q.

In questa sezione è disponibile al pubblico un complesso di domande pervenute al CTI e catalogate per tematica e alle quali è stata formulata una risposta.
I quesiti vengono discussi secondo un preciso schema metodologico che tiene conto principalmente della complessità del tema trattato e delle relazioni tra legislazione e normativa tecnica.

Tra le tematiche principali si citano quelle relative al sistema edificio-impianto, certificazione inclusa, quelle inerenti i rapporti tra la normativa tecnica e/o le regole tecniche riportate sulle leggi; quelle più specificatamente connesse con la normazione tecnica sviluppata dal CTI.

UNI CEI 11352 - ESCO

Sezione aggiornata al 1/12/2014

 

In questa sezione sono raccolte le FAQ relative alla UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) - Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta di servizio."

01/12/2014

Con “ciclo di miglioramento” è da intendersi il ciclo in cui è possibile verificare il miglioramento dell’efficienza energetica definito dal contratto a garanzia di risultato purché rappresentativo della ciclicità del processo o dell’utilizzo dell’oggetto dell’intervento.

La durata del ciclo di miglioramento deve comunque essere definita contrattualmente ed essere connessa alle modalità di verifica concordate così come alle obbligazioni contrattuali di miglioramento dell’efficienza energetica.

Per esempio nel caso di intervento nel settore civile per il miglioramento dell’efficienza energetica di un impianto di riscaldamento, il ciclo di riferimento non potrà essere inferiore alla durata della stagione termica.

Nel caso di intervento in un settore industriale, invece, il ciclo potrebbe essere anche sensibilmente più corto purché nella durata individuata contrattualmente si realizzino tutte le condizioni operative che diano conto di condizioni di uso massimo e minimo di energia nell’ambito di un profilo di utilizzo che rispecchi adeguatamente il normale ciclo produttivo.

Per contro, nel caso ove la prestazione energetica dell’oggetto dell’intervento possa essere influenzata da eventuali stagionalità dello specifico ciclo produttivo e/o dalle condizioni climatiche e solo ove tali influenze siano misurabili nell’ambito di un modello predittivo in grado di determinarne la dimensione, la durata dovrà venire adeguatamente estesa (anche attraverso singoli set di misurazioni) al fine di tenerne adeguatamente conto.

01/12/2014

La ESCO che non è in grado di saper svolgere una delle attività elencate al punto 4.2, lettere da a) a k) non è certificabile. 

Nel caso però una o più attività non rientrino in un unico contratto a garanzia di risultato (qui di seguito abbreviato in EPC) e pertanto debbano risultare verificate in altri contratti, potranno essere considerati altri contratti EPC o momentaneamente contratti non EPC purché tali documenti identifichino e provvedano a determinare precise responsabilità della ESCO nell’ambito della/delle attività fornita/e così come ad informare e tutelare adeguatamente il committente.

Quindi, fermo restando:

 

  • che la norma chiarisce sia il requisito che le relative modalità di verifica;
  • la necessità di permettere un adeguato periodo di messa a regime del mercato ESCo anche alla luce delle prossime scadenze 

 

si ritiene possibile la certificazione di una ESCo in pendenza della temporanea indisponibilità di un riscontro contrattuale a garanzia di risultato comprendente la totalità delle attività dalla 4.2.a) alla 4.2.k) e svolto nell’ambito di un primo ciclo che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica purché il contratto (o i contratti) in oggetto configuri precise responsabilità della ESCO nell’ambito dell’attività non fornita in ambito EPC e chiarisca che le attività mancanti sono state escluse per espresso accordo tra le parti avendo le stesse convenuto che tali attività non siano in grado di influenzare in modo apprezzabile l’oggetto contrattuale così come il livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente.

Nel caso di attività svolte dal cliente, la ESCo deve aver provveduto ad individuare e regolamentare contrattualmente le procedure (per esempio di manutenzione) che il cliente dovrà realizzare così come le modalità di controllo delle medesime da parte della ESCo al fine di poter fornire le garanzie contrattuali comunque richieste;

Nel contratto non EPC inoltre la ESCo deve aver provveduto a definire procedure e proprie responsabilità nell’ambito dell’attività fornita così come dare evidenza di adeguata informazione e tutela al committente.

In pratica, tali condizioni dovranno essere annotate in fase di certificazione come “rilievi” e pertanto l’organizzazione certificata sarà comunque tenuta a fornire evidenza del raggiungimento del requisito all’interno di un contratto a garanzia di risultato in occasione della effettuazione di una successiva sorveglianza da parte dell’ODC secondo le tempistiche definite dallo schema di accreditamento e certificazione di cui all'art. 12 del DLgs 102/2014.



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