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In questa sezione è disponibile al pubblico un complesso di domande pervenute al CTI e catalogate per tematica e alle quali è stata formulata una risposta.
I quesiti vengono discussi secondo un preciso schema metodologico che tiene conto principalmente della complessità del tema trattato e delle relazioni tra legislazione e normativa tecnica.
Tra le tematiche principali si citano quelle relative al sistema edificio-impianto, certificazione inclusa, quelle inerenti i rapporti tra la normativa tecnica e/o le regole tecniche riportate sulle leggi; quelle più specificatamente connesse con la normazione tecnica sviluppata dal CTI.
Sezione aggiornata al 20/01/2025
In questa sezione sono raccolte le FAQ relative alla UNI 10683 "Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione" e agli abbattitori di prodotti della combustione
20/01/2025
Si precisa innanzi tutto che la validità della risposta è limitata al caso specifico ed è direttamente correlata alle informazioni fornite con il quesito, come è specificato nelle "condizioni generali d'uso per gli utenti". Laddove il quesito interessi aspetti legislativi, si precisa che il CTI non è il soggetto competente per fornire chiarimenti tantomeno interpretazioni. Per questa ragione e comunque in generale, il CTI non si assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia in merito all’attualità, alla correttezza e alla completezza dei contenuti della risposta. CTI pertanto non è responsabile per danni diretti o indiretti, inclusa la perdita di profitti, derivanti da o altrimenti correlati alle informazioni fornite.
Il tema dello scarico a parete per generatori di calore è attualmente disciplinato dall’art. 5, commi 9, 9.bis, 9.ter e 9.quater del DPR 412/93 art., così come modificato dalla Legge 221/12, dalla legge 90/13, Decreto Legislativo 102/14, dal Decreto Legge 17/22, che prevede quanto segue:
"9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9.bis E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installate pompe di calore a gas o uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
9.ter Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare pompe d calore a gas o generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.
9.quater I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter."
Pertanto, a giudizio dello scrivente, il legislatore nazionale non prevede deroghe al divieto di scarico a parete in presenza di sistemi di filtrazione.
20/01/2025
Si precisa innanzi tutto che la validità della risposta è limitata al caso specifico ed è direttamente correlata alle informazioni fornite con il quesito, come è specificato nelle "condizioni generali d'uso per gli utenti". Laddove il quesito interessi aspetti legislativi, si precisa che il CTI non è il soggetto competente per fornire chiarimenti tantomeno interpretazioni. Per questa ragione e comunque in generale, il CTI non si assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia in merito all’attualità, alla correttezza e alla completezza dei contenuti della risposta. CTI pertanto non è responsabile per danni diretti o indiretti, inclusa la perdita di profitti, derivanti da o altrimenti correlati alle informazioni fornite.
E’ inoltre necessario fare riferimento alla legislazione in materia per la marcatura CE e la DoP, se applicabile.
b) Il SEPC deve essere dimensionato sulla base della UNI EN 13384 pertanto i produttori dei vari componenti facenti parte del SEPC devono fornire tutti i parametri necessari, come a titolo di esempio non esaustivo: rugosità, resistenza termica, perdite di carico, geometria. Servono inoltre informazioni relative alle prestazioni in diverse modalità di funzionamento (ad esempio con filtro freddo, in fase di accensione o spegnimento, alla potenza minima o massima, in presenza di varie temperature esterne). In assenza di queste informazioni non è possibile procedere con il dimensionamento secondo la norma di riferimento.
c) Il tiraggio richiesto dal fabbricante del generatore deve essere rispettato in qualunque condizione di esercizio. In caso di malfunzionamento del filtro deve comunque essere garantito dall’installatore il tiraggio minimo richiesto oltre alla corretta evacuazione dei prodotti della combustione, impedendone in ogni caso il ristagno o il loro rigurgito in ambiente. Il fabbricante, secondo la legislazione vigente, deve produrre i documenti necessari all’utilizzo e manutenzione del prodotto, la valutazione del rischio e le relative avvertenze di sicurezza.
d) Il certificato ambientale è riferito al generatore di calore e può essere fornito solo dal fabbricante del generatore stesso. Tale certificato ambientale deve essere rilasciato da un Organismo Notificato a fronte di una certificazione di prodotto secondo la normativa europea di prodotto pertinente. Nessun accessorio aggiunto al generatore in un secondo momento rispetto alla certificazione del generatore stesso può variarne la certificazione ambientale. Pertanto, eventuali abbattitori di emissioni, per poter essere considerati ai fini della certificazione ambientale del prodotto, devono essere parte integrante del generatore stesso e quindi testati assieme al generatore da parte di un Organismo Notificato.