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Scelti per voi: TROPPE LE NORME REGIONALI INCOSTITUZIONALI SULLE FONTI RINNOVABILI

TROPPE LE NORME REGIONALI INCOSTITUZIONALI SULLE FONTI RINNOVABILI.

Il Sole 24 Ore di lunedì 24 maggio ha dedicato un lungo servizio alle sentenze con le quali la Consulta ha bocciato le norme regionali sulle energie alternative.
Il titolo dell’articolo era eloquente: “La Consulta boccia le regioni dell’eolico. Dalle pale al fotovoltaico, illegittime sei leggi che stabiliscono iter e luoghi per gli impianti”.
Nel testo di Silvio  Rezzonico e Giovanni Tucci si osserva che “Secondo la Corte Costituzionale resta e resterà prerogativa dello Stato stabilire, Regione per Regione, gli obiettivi da raggiungere in termini di potenza dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, che sono “opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”, ai sensi del raggiungimento della quota del 17% di produzione di energia entro il 2020 prevista dal Pacchetto Clima Energia. Pertanto non è possibile in alcun modo limitare l’installazione, stabilendo tetti di potenza anche fonte per fonte, moratorie all’installazione, restrizioni alla concorrenza con il privilegio di operatori locali o comunque scelti dagli enti locali. E’ pure competenza dello Stato dettare le procedure burocratiche (autorizzazione unica o sua semplificazione, con semplice Dia, denuncia di inizio attività). E’ illegittima la richiesta di corrispettivi economici o finanziari per il rilascio degli assensi, è impossibile pretendere tempi burocratici più lunghi per l’iter, è negato anche il fatto di semplificare ulteriormente l’installazione, sostituendo in certi casi l’autorizzazione unica con la Dia. La Regione può infine gestire in proprio le relative autorizzazioni, o delegarla alle Province, ma in Comuni non possono essere investiti di tale ruolo. Tutte queste regole sono destinate a cambiare solo con il mutare delle norme nazionali, pur sempre condizionate dagli obiettivi di Kyoto, e quindi, secondo la Corte, non si vede perché mai le norme regionali si affannino a infrangerle”.
L’articolo riporta un’affermazione di Marco Pigni, direttore dell’Aper (Associazione nazionale produttori fonti rinnovabili), secondo il quale “Troppo spesso le Regioni intervengono con strumenti limitanti lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, sfruttando a questo scopo in modo improprio anche i Piani Paesaggistici”. Lo stesso Pigni ricorda anche “che entro il prossimo 5 dicembre dovrà essere recepita dall’Italia la Direttiva 2009/28/CE  con cui l’attuale bozza relativa alle Linee guida nazionali dovrà inevitabilmente confrontarsi”. L’articolo era accompagnato da una tabella di fonte Confappi/Federamministratori con l’elenco delle norme ritenute illegittime che riportiamo in parte:

Contenuto della norma illegittima

Regioni interessate

Individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa

Basilicata (sentenza 166/2009); Molise (282/2009); Puglia (119/2010); Val d’Aosta (168/2010)

Tetti di potenze autorizzabili per la produzione di energia da fonti rinnovabili o numero massimo di impianti

Molise (282/2009); Calabria (124/2010)

Soglie di capacità generazionali consentite con semplice Dia (diverse dalla Norma nazionale)

Puglia (119/2010); Calabria (124/2010);

Sottrazione dalla Via di varianti del tracciato degli impianti elettrici esistenti

Puglia (120/2010)

Proroga del termine massimo di 180 giorni del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica o sospensione provvisoria del procedimento

Puglia (364/2006); Molise (282/2009); Calabria (124/2010); Val d’Aosta (168/2010)

Quote di produzione da energia rinnovabile riservate a operatori regionali

Calabria (124/2010)

Misure di compensazione monetaria per ottenere l’autorizzazione

Molise (282/2009); Puglia (119/2010);Calabria (124/2010)

Obblighi di assunzione di manodopera locale, obblighi di insediamento della società promotrice con residenza fiscale nella regione

Calabria (124/2010)



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