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COMPITI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO
(ART. 11, DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/00)

Compiti e responsabilità del responsabile per impianti con Pn < 35 kW

  • Compilare e mantenere aggiornato il "Libretto di Impianto", che deve essere a disposizione per i
    controlli effettuati (Art. 11, comma 9 e 11);
  • Inviare all'ente di controllo copia firmata della scheda identificativa dell'impianto nei casi previsti
    (Art.11. comma 11)
  • Effettuare o delegare tutte le verifiche di combustione, con periodicità annuale, e allegarne i risultati
    al libretto d'impianto (Art. 11, comma 12);
  • Garantire un'accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
  • Effettuare le manutenzioni durante il periodo di riscaldamento, normalmente all'inizio; tali controlli
    devono avere periodicità di almeno una volta all'anno;
  • Rispettare il periodo di esercizio annuale, l'orario giornaliero e la temperatura massima ambiente;
    (Art.11 comma 7).
  • Mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le
    verifiche evidenzino un'insufficiente rendimento di combustione e/o emissione oltre i limiti stabiliti
    dalla legge; Art 11 comma 15.
  • Sostituire la caldaia se gli interventi di manutenzione risultano inefficaci;
  • Far pervenire alla Provincia tramite autodichiarazione i risultati delle verifiche effettuate a riprova del
    rispetto delle norme imposte.

Compiti e responsabilità del responsabile per impianti con Pn = 35 kW

  • Compilare e mantenere aggiornato il Libretto di Centrale;
  • Esporre i cartelli indicanti il periodo e le fasce orarie di funzionamento dell'impianto;
  • Rispettare il periodo annuale e l'orario di esercizio e mantenere il limite della temperatura ambiente;
  • Effettuare tutte le verifiche di combustione prescritte, con periodicità di almeno una volta all'anno;
  • Garantire un'accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
  • Effettuare le manutenzioni durante il periodo di riscaldamento, normalmente all'inizio. Tali controlli
    devono avere periodicità di almeno una volta all'anno;
  • Mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le
    verifiche evidenzino un insufficiente rendimento di combustione e/o emissione oltre i limiti stabiliti
    dalla legge;
  • Sostituire la caldaia se gli interventi di manutenzione risultano inefficaci;
  • Far pervenire alla Provincia tramite autodichiarazione (in una prima fase transitoria di applicazione
    della legge secondo l'art. 11 D.P.R. 412/93 comma 20), i risultati delle verifiche effettuate a riprova
    del rispetto delle norme imposte.