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Legge
n. 46 del 05/03/90 - Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 1. Ambito di applicazione.
Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
…
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
…
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido
o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
…
Art. 2. Soggetti abilitati.
Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento
e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese,
singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di
cui al regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443.
L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso
dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore,
il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle
attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia
tali requisiti.
Art. 3. Requisiti tecnico-professionali.
I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono
i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università
statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione
relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso
un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento,
di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento,
di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa,
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di
specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
DPR
18 aprile 1994, n. 392 - Regolamento recante disciplina del procedimento
di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.
Art. 1. Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento
e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle
imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione
degli impianti di cui all'art. 1 della legge
n. 46/90 , e procedimenti collegati.
Ulteriori
requisiti del terzo responsabile per impianti con potenza nominale al
focolare superiore a 350 kW.
Art. 11, comma 3 del DPR
n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00.
Il terzo responsabile, per impianti con potenza nominale al focolare
superiore a 350 kW, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- Iscrizione
ad albo nazionale tenuto dalla pubblica amministrazione e pertinente
per categoria es: Albo Nazionale Costruttori - Categoria gestione e
manutenzione degli impianti termici (A.N.C. SOA S.p.a.)
- Iscrizione
elenchi equivalenti della Comunità Europea
- Certificazione,
ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000, per l'attività di
gestione e manutenzione impianti termici, da parte di un organismo accreditato
e riconosciuto a livello italiano o europeo.
In ogni
caso deve possedere conoscenze tecniche adeguate.
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