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ULTERIORI REQUISITI DEL III° RESPONSABILE
E DELL'INSTALLATORE

Legge n. 46 del 05/03/90 - Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 1. Ambito di applicazione.
Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

Art. 2. Soggetti abilitati.
Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3. Requisiti tecnico-professionali.
I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

DPR 18 aprile 1994, n. 392 - Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.
Art. 1. Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge n. 46/90 , e procedimenti collegati.

Ulteriori requisiti del terzo responsabile per impianti con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW.
Art. 11, comma 3 del DPR n. 412/93 come modificato dal DPR 551/00.
Il terzo responsabile, per impianti con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

  • Iscrizione ad albo nazionale tenuto dalla pubblica amministrazione e pertinente per categoria es: Albo Nazionale Costruttori - Categoria gestione e manutenzione degli impianti termici (A.N.C. SOA S.p.a.)
  • Iscrizione elenchi equivalenti della Comunità Europea
  • Certificazione, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000, per l'attività di gestione e manutenzione impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo.

In ogni caso deve possedere conoscenze tecniche adeguate.