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F.A.Q.

In questa sezione è disponibile al pubblico un complesso di domande pervenute al CTI e catalogate per tematica e alle quali è stata formulata una risposta.
I quesiti vengono discussi secondo un preciso schema metodologico che tiene conto principalmente della complessità del tema trattato e delle relazioni tra legislazione e normativa tecnica.

Tra le tematiche principali si citano quelle relative al sistema edificio-impianto, certificazione inclusa, quelle inerenti i rapporti tra la normativa tecnica e/o le regole tecniche riportate sulle leggi; quelle più specificatamente connesse con la normazione tecnica sviluppata dal CTI.

DPR 74/2013 - Impianti termici

 

Sezione aggiornata al 6/5/2014

 

In questa sezione sono raccolte le FAQ relative al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

06/05/2014

Informazioni integrative del quesito:

L'articolo 12 del d.p.r. 74/2013, abroga l'articolo 11, comma 2 del d.p.r. 412/1993 che così prevedeva: "Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità  immobiliare stessa subentra per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12".

A seguito di tale abrogazione "l’occupante a qualunque titolo dell’unità immobiliare" non sarebbe più configurabile quale soggetto responsabile dell’impianto.

Si chiede, pertanto, se la responsabilità dell’esercizio e conduzione dell’impianto debba essere rinvenuta sempre in capo al proprietario o, al contrario, se  nell'ambito della Regione Piemonte possa valere quanto previsto dalla l.r. 13/2007 che, nel recepire la direttiva 2002/91/CE e le disposizioni statali previgenti, individua il soggetto responsabile nell'"occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare".

La soluzione di tale quesito e l'individuazione corretta del responsabile dell'esercizio dell'impianto termico costituisce  presupposto imprescindibile per la corretta applicazione delle sanzioni amministrative previste nei confronti del responsabile inadempiente.

 

Risposta:

Nell’Allegato A, punto 42, al Decreto Ministeriale 22 novembre 2012 “Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" viene fornita la seguente più completa definizione di responsabile dell’impianto: “responsabile dell’impianto termico: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.”

06/05/2014

Informazioni integrative del quesito:

Il d.p.r. 74/2013, all'articolo 8, dedicato al "Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici" stabilisce che "I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B ..., non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo...". 

Tale termine di 180 giorni ha sostituito quello precedente di 300 giorni, peraltro richiamato dalla dgr 35-9702 del 2008. 

A tale proposito si chiede se  il termine di 180 giorni sia da assumersi  "come riferimento minimo inderogabile" da osservare sin da ora anche da parte delle Regioni che hanno recepito la direttiva 2002/91/CE oppure se, fino all'aggiornamento normativo regionale  (i n itinere) necessario ad assicurare la coerenza dei provvedimenti con i contenuti del decreto, possa continuare ad osservarsi il termine di 300 giorni. 

 

Risposta:

I commi 1 e 2 dell’art. 10 del DPR n. 74/2013 salvaguardano i provvedimenti delle Regioni e Province Autonome già in vigore all’atto della pubblicazione del DPR stesso, ferma restando la necessità di un aggiornamento in tempi brevi, aggiornamento che nel caso in questione risulta essere già in atto.



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