Legislazione italiana

Legislazione Italiana(Aggiornata al 28/2/06)

I testi di legge, citati in queste pagine e commentati dal CTI, sono estratti della versione ufficiale pubblicata in Gazzetta. Si ricorda che l'unico testo avente valore è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.


La situazione attuale

Attualmente la materia è disciplinata da vari testi legislativi.

La Legge 23 dicembre 2005, n.266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" all'art. 1, commi 421, 422 e 423 cita testualmente:

421. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: "un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera"; b) dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Con il medesimo decreto e' altresi' determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale".
422. L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 e' destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalita' previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonche' fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo e' destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
423. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

Più recentemente, la legge n. 81/2006 di conversione del Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’ 11 gennaio 2006 "Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa" introduce alcuni interessanti disposizioni a favore dei biocarburanti:

Dopo l'art. 2 del Dl convertito viene aggiunto l'art.2-quater.

Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico).
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1º gennaio 2008.
2. Dal 1º luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un’intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura pari all’1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell’anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione, dei dati relativi all’immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola, riferiti all’anno in corso e dei dati relativi all’immissione in consumo di carburanti diesel e di benzina, riferiti all’anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure per il mancato rispetto dell’obbligo previsto dal comma 2.
4. L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.
5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera la disciplina dei contratti di programma agroenergetici, individuando l’amministrazione competente per la loro stipula. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l’attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell’utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.
6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l’impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
9. Ai fini dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all’energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un’intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.
10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti di produzione.
11. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “energia elettrica“, sono inserite le seguenti: “e calorica“;
b) dopo le parole: “da fonti rinnovabili agroforestali“, sono inserite le seguenti: “e fotovoltaiche“.

E' quindi evidente come sia stato attivato un sistema di incentivazione a favore dei bicarburanti seppure in fase embrionale rispetto a quanto fatto da altri paesi dell'Unione europea. Molto interessanti, inoltre, sono le considerazioni sui biocarburanti contenute nel documento comunitario COM(2005) 628 definitivo "Piano d’azione per la biomassa" del 7/12/2005.
Qusto documento afferma che affinché il biodiesel risulti competitivo, il prezzo del petrolio dovrebbe aggirarsi sui 75 EUR al barile, mentre nel caso del bioetanolo il prezzo dovrebbe salire a 95 EUR al barile. Se il prezzo dei combustibili fossili includesse i costi esterni, aumenterebbero le fonti di biomassa competitive.

Il Piano d'azione comunitario auspica inoltre che si modifichi la norma EN 14214 per favorire l’impiego di una gamma più ampia di oli vegetali per la produzione di biodiesel, nella misura possibile senza che si abbiano effetti negativi di rilievo sul rendimento del carburante e indica la possibile strada di introduzione dell'etanolo al posto del metanolo per la produzione di biodiesel in quanto l'Europa ha una elevata capacità di produrre etanolo. Ulteriori informazioni dal testo originale del documento.

La materia è disciplinata anche dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 luglio 2003, n. 256 "Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel" (GU 12/9/2003, n.212). Tale decreto, integrato e modificato dalle successive leggi finanziarie, stabilisce che il biodiesel, nell'ambito di un programma triennale di durata dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004 e nel limite di un contingente annuo di 300.000 tonnellate (che come abbiamo visto è stato ridotto a 200.000 dalla finanziaria 2006), è esentato dall'accisa, con l'osservanza di alcune disposizioni, tra le quali si citano:

  • possono essere avviate alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza;
  • gli impianti di produzione devono presentare caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini di adeguata concessione rilasciata in base alla normativa vigente.
  • possono partecipare all'assegnazione delle quote gli impianti di produzione siti nel territorio della Comunità europea devono operare in regime di deposito fiscale;
  • l'Ufficio tecnico di finanza, ovvero l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio, segue, ai fini fiscali, il controllo della rispondenza del biodiesel destinato alla immissione in consumo alle caratteristiche indicate nella tabella riportata negli allegati al decreto (Allegato);
  • e' consentita la miscelazione del biodiesel con l'olio da gas o con l'olio combustibile purché effettuata nei depositi fiscali;
  • il biodiesel in miscela con il gasolio, è avviato al consumo come carburante, nel rispetto delle vigenti disposizioni tecniche, con tenore in volume di biodiesel fino al 5% ovvero al 25%.
  • le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura inferiore o uguale al 5%, che rispettano le caratteristiche del gasolio previste dalla normativa vigente, possono essere avviate al consumo sia presso utenti extra-rete che in rete. Tali miscele possono essere stoccate promiscuamente con gasolio. Limitatamente al trasferimento tra depositi fiscali, sulla documentazione fiscale e commerciale delle stesse miscele, è apposta l'indicazione "gasolio contenente biodiesel fino al 5%"
  • le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel pari al 25%, possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra-rete. L'impiego in rete di tali miscele resta subordinato al rispetto delle norme tecniche che saranno emanate dalla Commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA). Sulla documentazione fiscale e commerciale delle stesse miscele, è apposta l'indicazione "gasolio contenente biodiesel al 25%".


In sostanza la produzione del biodiesel è legata a quattro punti fondamentali:

  1. ripartizione delle quote e determinazione del contingente: il Ministero delle Finanze definisce ogni anno una quota di produzione ripartita fra i diversi soggetti che ne fanno richiesta;
  2. aspetti fiscali: la produzione e la miscelazione di biodiesel con gasolio o olio combustibile avviene in regime di deposito fiscale e nei limiti del contingente di 300.000 t/anno (ora ridotto a 200.000 t/anno) per l'esenzione dell'accisa; spetta al'agenzia delle dogane effetture i controlli di "conformità fiscale" sulla base dei parametri indicati nell'allegato;
  3. commercializzazione ed utilizzo: è consentita la commercializzazione e l'utilizzo di biodiesel in miscela in percentuale inferiore o uguale al 5% presso utenze in rete o extra rete. E' consentita altresì la commercializzazione e l'utilizzo di biodiesel in miscela in percentuale pari al 25% solo presso utenti extra rete, mente l'impiego in rete è possibile solamente se vengono rispettate le specifiche CUNA in emanazione.
  4. caratteristiche merceologiche: i produttori che intendono partecipare al "progetto pilota" e quindi fruire dell'esenzione dall'accisa, devono presentare una dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del biodiesel alle vigenti norme UNI.


Il DM definisce quindi la procedura che le aziende produttrici devono seguire per partecipare al programma triennale 2001-2004 e stabilisce i criteri di assegnazione specificando che i quantitativi assegnati annualmente non possono essere ceduti.

Il decreto stabilisce infine che cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento precedente, adottato con DM 22 maggio 1998, n. 219.

Allegato (Art. 2, comma 2, DM 256/2003) - Caratteristiche fiscali per il biodiesel da impiegare nell'uso di trazione e combustione.


Caratteristiche(1)
Unita' di misura
Valore
Metodo di prova
min
max
1
Aspetto
limpido
esame visivo
2
Metilesteri
% m/m
96,5
EN 14103

3

Monogliceridi
% m/m
0,80
EN 14105
Digliceridi
% m/m
0,20
EN 14105
Trigliceridi
% m/m
0,20
EN 14105
4
Metanolo(2)
% m/m
0,20
EN 14110
5
Estere metilico di acido Linoleico(3)
% m/m
12,0
EN 14103
6
Valore di iodio
g I2/100g
120
EN 14111
(1)Le caratteristiche e i metodi di prova sono ricavati dalle norme UNI 10946 e 10947 (o loro modifiche EN 14213-2002) che sostituiscono la norma UNI 10635, originaria della tabella allegata al precedente decreto 22 maggio 1998, n. 219.
(2)(3)- Le caratteristiche non si applicano per il biodiesel destinato alla combustione.
(4)- Nel caso di biodiesel destinato alla combustione il limite e' di 135 g I2/100g.
- Per la determinazione del biodiesel in miscela con idrocarburi viene utilizzato il metodo pr EN 14078-2000

A valle della pubblicazione del DM n. 256/2003 l'Agenzia delle Dogane ha emanato alcune determinazioni che regolamentano la materia: Determinazione n. 2412 del 17/12/2003. Disposizioni tecniche di attuazione del regolamento 256/2003, che stabilisce le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul "Biodiesel" e fissa il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al programma di ripartizione del contingente agecolato dalla data di pubblicazione sulla GUCE del regolamento, anche per estratto (GUCE C/299 del 10/12/2003 - scadenza 8/2/2004).

Oltre a definire il termine per la presentazione delle domande di assegnazione delle quote, chiarisce quali sono le principali novità introdotte dal DM n. 256/2003:

la tabella con le caratteristiche fiscali riportata nell'allegato al decreto stesso che è stata aggiornata con le caratteristiche riportate dalle due norme nazionali UNI 10946 (per autotrazione) e UNI 10947(per riscaldamento) - ora sostituite dalle UNI EN 14213 e UNI EN 14214 - e che quindi abroga la precedente tabella del DM 219/98;

la possibilità di utilizzare gasolio miscelato al 25% con biodiesel da utenti in rete;

Determinazione n. 468 del 13/02/2004. Biodiesel: assegnazione del contingente per l'annualità 2003-2004 e dei quantitativi non assegnati per le annualità 2001-2002 e 2002-2003 nell'ambito del programma triennale 2001-2004 di cui all'art. 21 della legge n.388/2000.

In applicazione all'art. 5 del DM n. 256/2003 assegna i quantitativi di prodotto per il programma triennale 2001-2004.

Determinazione n. 524 del 18/02/2004. Biodiesel. Parziale rettifica delle quote a saldo per l'annualità 2003-2004. Seguito a determinazione n.468 del 13/02/2004.

Rettifica parzialmente quanto stabilito della determinazione n. 468/2004.

Passando al 2005-2006 la legge 30/12/2004, n. 311 (art. 1 commi 521 e 522) istituisce un programma esennale, approvato dalla Commissione europea con nota C(2005)1923 del 21/6/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, nel quale il biodiesel puro o miscelato con oli minerali è esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate; tale contingente però, come è stato detto all'inizio di questa pagina, viene ridotto dalla finanziaria 2006 a 180.000 tonnellate più ulteriori 20.000 che devono essere prodotte nell'ambito di filiere nazionali o di accordi di programma.

Proprio su questa base l'agenzia delle dogane ha emanato alcune determinazioni che disciplinano ulteriormente la materia:

Determinazione n. 7512 del 16/11/2005. Biodiesel. Assegnazione del contingente agevolato per l’annualità 2006 nell’ambito del programma esennale 2005-2010 previsto dalla Legge n. 311 del 30.12.2004. Invito alla presentazione delle domande di assegnazione.

Determinazione n. 9041 del 2/1/2006. Biodiesel. Assegnazione del contingente agevolato per l’annualità 2006,nell’ambito del programma esennale 2005-2010 previsto dalla legge n. 311 del 30.12.2004. Assegnazione delle quote.

Un altra nota importante è stata la Decisione del Consiglio del 25/3/02 (2002/265/CE - GUCE 9/4/02 L92) che stabiliva le aliquote di accisa differenziate per alcuni carburanti contenenti biodiesel. Tale decisione modificava la precedente situazione fiscale relativa al biodiesel. Infatti non veniva più applicata l'esenzione di accisa ad un contingente di 300.000 t annue di biodiesel tal quale, ma veniva ridotta l'accisa alla produzione in proporzione al contenuto di biodiesel solamente per le miscele gasolio/biodiesel al 5% e al 25% per un totale di 300.000 t di biocombustibile. Questo introdusse il concetto che, in attesa di un eventuale ripristino della situazione precedente (contingente di 300.000 tonnellate di biodiesel agevolato anche se utilizzato puro) il biodiesel puro doveva essere venduto senza riduzione di accisa, quindi ad un prezzo assolutamente non concorrenziale rispetto al gasolio. In particolare la Decisione fissava una accisa di 362,6 €/1000 l per gasolio miscelato con biodiesel al 5 % e un'accisa di 286,3 €/1000 l per gasolio miscelato con biodiesel al 25 %. All'epoca della pubblicazione della decisione 25/3/02 l'accisa sul gasolio da autotrazione e da riscaldamento era di circa 403 €/1000 l, mentre l'accisa sul gasolio agricolo era di 90 €/1000 l. Quest'ultimo costava da 390 a 420 €/1000 l più IVA al 10%, mentre il gasolio per autotrazione costava 833 €/1000 l quello da riscaldamento costava leggermente meno, 800 €/1000 l. Il gasolio per serre aveva un'accisa pari al 10 % dell'accisa normale.

Attualmente la defiscalizzazione del biodiesel è applicata in altri paesi europei, come evidenziato nella seguente Tabella estratta dal documento sviluppato nell'ambito del progetto PROBIO Normativa Amica "Aspetti legislativi, tecnici ed ambientali del biodiesel e dell'ETBE".



A livello europeo si ricordano inoltre i seguenti documenti:

DIRETTIVA 2003/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti Questa direttiva fissa degli obiettivi che riguardano l'introduzione progressiva di biocarburanti ottenuti a partire da prodotti agricoli, forestali e rifiuti organici entro il 2010. Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2004 per recepire la direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali. La commissaria europea incaricata all'energia e ai trasporti, Loyola de Palacio, ha sottolineato che questa "è una delle nuove misure promosse dalla Commissione per cercare di raggiungere gli obiettivi di Kyoto, allo stesso modo che le energie rinnovabili o l'efficienza energetica". I biocarburanti contribuiranno ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione in quanto possono essere prodotti dalle aziende agrarie ed industriali europee. Inoltre, il ricorso ai biocarburanti può contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra in quanto le emissioni di CO2 prodotte dall'uso dei biocarburanti nei trasporti sono compensate dalla CO2 assorbita, durante la loro crescita, dai vegetali utilizzati per la fabbricazione di questi biocarburanti. Ogni Stato membro dovrà fissare i suoi obiettivi relativi alla quota di biocarburanti immessi sul mercato. Questi obiettivi dovranno essere basati sui livelli di riferimento della direttiva, ossia 2% sul totale di biocarburanti (benzina e diesel) immessi entro dicembre 2005 e 5,75% entro dicembre 2010. Gli Stati membri dovranno inoltre annunciare, prima di luglio 2004, quali obiettivi si propongono di raggiungere entro dicembre 2005. La Commissione valuterà l'attuazione della direttiva prima della fine del 2006, quindi deciderà se sono necessarie nuove misure legislative.

DIRETTIVA 2003/96/CE DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Questa direttiva modifica il quadro comunitario sulle accise sugli oli minerali, anche mediante l'abrogazione della Direttiva 92/81/CEE, onde consentire l'applicazione di aliquote ridotte sulle miscele contenenti biocombustibili (in misura proporzionale al contenuto

Altri documenti di interesse

Accordo Volontario Nazionale

Il 6/4/2001 è stato definito l'importante "Accordo Volontario Nazionale per l'utilizzo dei biocarburanti nel settore trasporti" la cui finalità è quella di "(...) creare i presupposti e determinare le condizioni favorevoli alla nascita di un mercato nazionale del biodiesel con lo scopo ultimo di contribuire a raggiungere gli obiettivi indicati nella suddetta delibera CIPE (n. 137 19/11/98) ed, in particolare, la riduzione delle emissioni di CO2 assegnata al settore dei trasporti e al settore delle fonti rinnovabili. (...)"

Tale accordo in realtà non è ancora (a marzo 2004) divenuto operativo in quanto manca l'importante firma del Ministro delle Finanze e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.

Delibera del Comitato Interministeriale n. 137 del 19/11/98 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"

Attribuisce ai diversi Ministeri la definizione di programmi da sottoporre all'approvazione del CIPE. Stabilisce inoltre che il Ministero dell'Ambiente adotti i provvedimenti relativi a:

regolamentazione degli usi dei biocombustibili e biocarburanti;

impiego obbligatorio del biodiesel, negli autoveicoli destinati al trasporto pubblico, a partire dai comuni con oltre 100.000 abitanti;
impiego obbligatorio del biodiesel, in miscela con il gasolio distribuito nella rete e destinato alla nautica da diporto;
impiego del bioetanolo, ai fini della produzione di ETBE da miscelare alle benzine.
Legge Nazionale n. 423 del 2/12/98 (Interventi strutturali urgenti nel settore agricolo) con la quale si stabilisce che il MiPA presenti al CIPE il programma nazionale "Biocombustibili" per il quale è autorizzata la spesa annua di 5 GL a decorrere dal 1999.

Programma Nazionale per la Valorizzazione delle Biomasse Agricole e Forestali - PNVBAF del MiPA (d'intesa con altri) che prevede:

coltivazioni destinate totalmente o parzialmente alla produzione di energia; recupero di residui e sottoprodotti agricoli, forestali, zootecnici ed agro - industriali; misure di compensazione, agevolazioni e incentivi per le derrate agricole destinate alla produzione di biocombustibili e biocarburanti.

Delibera Cipe 27/2000 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17/05/00) Approvazione del Programma Nazionale Biocombustibili "Probio".

Libro bianco sulle fonti rinnovabili



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